Art. 16.
(Aziende faunistico-venatorie
e aziende agri-turistico-venatorie).

      1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il limite del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

          a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 1o agosto;

          b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

      2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

          a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

          b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole

 

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ricadenti in area di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005.

      3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
      4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.